La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un'azienda soggetta a sequestro preventivo. La sentenza chiarisce che il termine di sei mesi per la decisione sui contratti, previsto dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011), non è perentorio ma acceleratorio. Viene inoltre stabilito che in questo contesto speciale non si applicano le tutele ordinarie del diritto del lavoro, come l'obbligo di repechage. Il licenziamento in un'azienda sequestrata segue quindi regole specifiche che prevalgono sulla disciplina comune.
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