La Corte di Cassazione chiarisce i criteri per stabilire la competenza per territorio in presenza di reati fallimentari connessi. Con la sentenza in esame, si stabilisce che, a fronte di reati di pari gravità, la competenza spetta al giudice del luogo in cui si è consumato il primo reato. Nel caso della bancarotta, il reato si considera consumato con la sentenza dichiarativa di fallimento, non al momento delle condotte distrattive. Di conseguenza, il tribunale che ha dichiarato il primo fallimento in ordine cronologico attrae la competenza anche per gli altri procedimenti connessi.
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