Una società immobiliare, terza estranea in un procedimento penale, ha impugnato un'ordinanza della Corte di Appello che respingeva la sua richiesta di annullare una confisca. La Cassazione, rilevando un errore procedurale, ha stabilito che il rimedio corretto non era il ricorso per cassazione, ma l'opposizione. Invece di dichiarare l'inammissibilità, ha riqualificato l'atto come opposizione, applicando il principio del "favor impugnationis", e ha rinviato gli atti alla Corte di Appello per la corretta prosecuzione del procedimento, garantendo così alla parte un riesame nel merito.
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