Il Tribunale confermava il sequestro preventivo emesso a carico dell'amministratore di una società, indagato per frode tributaria tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti. L'indagato ricorreva per Cassazione contestando la competenza territoriale, l'assenza dei presupposti del reato e la mancanza del pericolo nel ritardo. Successivamente, tramite il proprio difensore di fiducia, l'amministratore presentava formale rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto della cessazione dell'interesse ad agire e ha dichiarato inammissibile il ricorso sul sequestro preventivo per frode fiscale. A causa della rinuncia preventiva, i giudici non hanno applicato la consueta condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'indagato, lasciando tuttavia fermo il vincolo cautelare sui beni.
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