Una società proprietaria di uno stabilimento balneare impugnava l'avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti, sostenendo che il sequestro preventivo penale dell'area avesse azzerato il tributo per impossibilità d'uso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che la Tassa sui rifiuti e sequestro preventivo non si escludono automaticamente. Il sequestro non comporta di per sé la perdita immediata della disponibilità del bene. Spetta al contribuente l'onere di provare l'effettiva perdita di possesso e le modalità di esecuzione del provvedimento, oltre all'obbligo di presentare una preventiva denuncia di variazione al Comune. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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