Una società ha ottenuto l'omologazione di un concordato preventivo tramite il meccanismo del cram-down fiscale, superando il dissenso dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima ha impugnato il provvedimento, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il reclamo inammissibile. Il motivo è che l'Agenzia, pur avendo votato contro, non aveva formalmente proposto opposizione nel giudizio di omologa. La Suprema Corte ha chiarito che il cram-down fiscale non crea una procedura a sé, ma si inserisce nel sistema ordinario: in assenza di opposizioni, il decreto di omologa è semplificato e non è soggetto a reclamo.
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