La Corte di Cassazione ha stabilito che il potere di riacquisto di un'area industriale da parte di un consorzio, previsto dalla legge in caso di mancato sviluppo, si applica anche se l'attuale proprietario ha acquistato il terreno da un privato e non direttamente dal consorzio. Questa facoltà, definita come un potere ablatorio per finalità di pubblica utilità, non richiede che il consorzio sia stato il proprietario originario. La Corte ha inoltre confermato la legittimità del criterio di indennizzo, basato sul prezzo di acquisto attualizzato anziché sul valore di mercato, ritenendolo conforme al principio costituzionale della funzione sociale della proprietà.
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