Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, contestando la legittimità della procedura e l'inutilizzabilità dei documenti presentati in ritardo. L'amministrazione finanziaria aveva infatti rilevato che una fattura passiva, usata per giustificare i costi, era falsa poiché emessa da un'impresa già fallita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che contestare l'idoneità delle prove non costituisce una nuova eccezione vietata in appello, ma una mera difesa sempre consentita. Inoltre, quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome e il ricorrente non le contesta tutte efficacemente, il ricorso deve essere respinto. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato confermato e il contribuente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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