In un caso di espropriazione risalente al 1982, alcuni proprietari terrieri hanno richiesto la rivalutazione monetaria sul conguaglio dell'indennità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che tale indennità costituisce un debito di valuta. Pertanto, la rivalutazione monetaria non è automatica, ma deve essere richiesta e provata come 'maggior danno' subito a causa del ritardo nel pagamento, cosa che i ricorrenti non hanno fatto. La Corte ha anche chiarito che l'annullamento di un capo principale di una sentenza si estende ai capi accessori, come quello sulla rivalutazione, impedendo la formazione di un giudicato parziale.
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