La Corte di Cassazione ha stabilito che la documentazione attestante la delega di firma per la sottoscrizione di un avviso di accertamento è producibile anche in appello. L'ordinanza chiarisce che tale delega è un atto organizzativo interno, e l'onere di provarne l'esistenza, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione Finanziaria. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti in secondo grado, affermando la validità degli atti impositivi.
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