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art. 32 comma 5 L. 183/2010

6 provvedimenti

Contratti a termine illegittimi: l’emergenza non giustifica l’abuso
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un Lavoratore impiegato da un'Amministrazione Pubblica tramite una serie di contratti di somministrazione e a termine, ritenuti illegittimi. L'Amministrazione aveva giustificato tali contratti con ordinanze di Protezione Civile legate a emergenze migratorie. La Corte ha stabilito che le ordinanze non possono derogare le norme sui contratti a termine illegittimi senza una previsione esplicita. Ha confermato il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno, respingendo l'eccezione dell'Amministrazione riguardo a una presunta "stabilizzazione" del Lavoratore, poiché tale fatto nuovo non poteva essere introdotto per la prima volta in Cassazione.
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Abuso contratti a termine nella PA: le ordinanze non sanano l’illegittimità
Il Ministero dell'Interno ha utilizzato contratti di somministrazione e a termine per gestire l'immigrazione, invocando ordinanze emergenziali per derogare la legge. Le lavoratrici hanno contestato l'abuso contratti a termine. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha stabilito che le ordinanze emergenziali non possono derogare le norme sui contratti a termine e sulla somministrazione senza esplicita indicazione delle causali. Inoltre, la successiva stabilizzazione delle lavoratrici non può essere usata come "factum superveniens" in Cassazione per escludere il risarcimento, poiché richiederebbe accertamenti di fatto non ammessi in questa fase. Le lavoratrici hanno diritto al risarcimento del danno.
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Conversione contratto di lavoro: irregolarità confermata, risarcimento da ricalcolare
Un Lavoratore ha svolto mansioni per un'Azienda tramite oltre cento contratti di lavoro temporaneo, a termine e in somministrazione per sette anni. I giudici di merito hanno accertato l'irregolarità di questi contratti, a causa delle causali giustificative generiche, e hanno disposto la Conversione contratto di lavoro a tempo indeterminato, con reintegra e risarcimento del danno. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'irregolarità dei contratti ma ha accolto il ricorso sul calcolo del risarcimento, rinviando la causa alla Corte d'Appello per una nuova valutazione dell'indennità dovuta al Lavoratore.
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Conversione contratto a progetto: l’ASpI non va restituita
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore il cui rapporto era stato oggetto di conversione contratto a progetto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'INPS contestava la compatibilità tra l'indennità risarcitoria ricevuta dal datore di lavoro e il trattamento di disoccupazione ASpI percepito durante il periodo di inattività. L'Istituto sosteneva che la ricostituzione retroattiva del rapporto eliminasse lo stato di disoccupazione. La Suprema Corte, seguendo l'orientamento delle Sezioni Unite, ha invece stabilito che lo stato di bisogno effettivo del lavoratore prevale sulla finzione giuridica della continuità del rapporto. Pertanto, l'ASpI non deve essere restituita poiché tutela una condizione di necessità reale vissuta dal lavoratore prima della sentenza di conversione.
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Precariato scolastico: risarcimento docenti religione
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento per il precariato scolastico dei docenti di religione cattolica. Il Ministero aveva reiterato contratti a termine per oltre tre anni senza indire i concorsi previsti dalla legge. Sebbene non sia ammessa la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato, l'abuso della contrattazione a termine genera un danno risarcibile basato sui parametri della Legge 183/2010. La Corte ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, ribadendo che la mancanza di concorsi triennali rende illegittima la reiterazione dei rapporti precari.
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Divieto conversione fondazioni liriche: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato il divieto di conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. Nel caso di una professoressa d'orchestra impiegata per anni con contratti a termine, la Corte ha stabilito che, nonostante l'accertato abuso, la normativa speciale prevale, escludendo la conversione ma garantendo al lavoratore un risarcimento del danno. La decisione si fonda sulla natura peculiare di tali enti e su norme imperative che limitano le assunzioni. Viene quindi ribadito il principio del divieto conversione fondazioni liriche.
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