Un'impresa di spedizioni viene condannata a risarcire il mittente per la perdita di un pacco di gioielli. Lo spedizioniere attiva la chiamata in garanzia dell'assicuratore. In appello, l'assicuratore contesta sia la propria polizza sia la responsabilità dello spedizioniere. La Corte d'Appello ritiene che, non avendo lo spedizioniere presentato un appello tempestivo, la sua condanna sia ormai definitiva. La Cassazione ribalta la decisione: quando l'assicuratore impugna l'intera sentenza, contestando anche il debito principale, la sua azione protegge automaticamente anche l'assicurato. Non serve quindi un appello autonomo dello spedizioniere, poiché tra le parti esiste un legame processuale inscindibile. La sentenza viene cassata con rinvio.
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