Un lavoratore somministrato, impiegato per quattro anni come autista di ambulanze, si è visto negare un compenso incentivante concesso ai colleghi assunti direttamente dall'ente. La sua richiesta era stata respinta perché, secondo i giudici, i bonus erano legati a obiettivi a lungo termine incompatibili con contratti brevi e saltuari. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando il principio di **parità di trattamento retributivo**. Ha stabilito che spetta all'azienda utilizzatrice, e non al lavoratore, dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino una paga differente. In assenza di tale prova, il bonus è dovuto anche al lavoratore somministrato. La Corte ha quindi dato ragione al lavoratore.
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