Una funzionaria pubblica, sospesa dal servizio a causa di una misura cautelare di arresti domiciliari poi annullata, si è vista chiedere la restituzione dello stipendio e delle indennità percepite nel periodo di assenza. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della richiesta, stabilendo che l'impossibilità di lavorare, anche se derivante da una misura poi revocata, interrompe il diritto alla retribuzione. La Corte ha inoltre precisato che l'azione per la restituzione dello stipendio non dovuto si prescrive in dieci anni, non in cinque.
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