Un tour operator con sede fuori dall'Unione Europea si è visto negare il rimborso dell'IVA pagata in Italia per servizi di autonoleggio. La società sosteneva di aver maturato un legittimo affidamento del contribuente, poiché in passato l'Agenzia delle Entrate aveva sempre concesso tali rimborsi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo che il diritto europeo non prevede questo tipo di rimborso. Tuttavia, ha chiarito che il giudice precedente ha sbagliato a non verificare se esistessero le condizioni concrete per tutelare il legittimo affidamento della società. La causa è stata quindi rinviata a un nuovo giudice per accertare se la buona fede del tour operator, basata sul comportamento passato del Fisco, possa giustificare una qualche forma di tutela, come l'annullamento di sanzioni e interessi.
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