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Art. 31 d.p.r. n. 761 del 1979

11 provvedimenti

Indennità di equiparazione: dipendente vince contro l’Università
Una dipendente universitaria, con la qualifica di collaboratore tecnico presso una clinica convenzionata, ha richiesto il pagamento dell'indennità di equiparazione per allineare il suo stipendio a quello del personale sanitario ospedaliero. L'Università si era opposta, sostenendo che la lavoratrice non avesse dimostrato la parità di mansioni e che non possedesse la laurea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Università, confermando il diritto della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che, per l'indennità di base, contano la qualifica formale e le tabelle ministeriali, senza che sia necessario dimostrare in concreto lo svolgimento di mansioni dirigenziali o il possesso del titolo di studio, elementi richiesti solo per specifiche indennità aggiuntive. L'Università è stata condannata a pagare le spese legali.
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Indennità di perequazione: onere della prova
La richiesta di un ricercatore universitario per l'indennità di perequazione è stata respinta dalla Corte di Cassazione. Per ottenere l'indennità, non basta la stessa anzianità, ma è necessario provare lo svolgimento di funzioni e incarichi comparabili a quelli dei colleghi del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte ha sottolineato che l'onere di fornire tale prova spetta al richiedente.
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Equiparazione personale universitario: le regole valide
Una ricercatrice universitaria ha richiesto l'equiparazione economica a un ruolo dirigenziale sanitario. La Corte d'appello aveva respinto la domanda applicando il CCNL del 2005. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che per i rapporti di lavoro iniziati prima del 27 gennaio 2005, si devono applicare i criteri di equiparazione personale universitario previsti dalla normativa precedente (d.i. 9 novembre 1982), in quanto più favorevoli e tutelati da una clausola di salvaguardia.
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Indennità di equiparazione: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto all'indennità di equiparazione per un dipendente universitario che prestava servizio presso un'azienda ospedaliera. La Corte ha stabilito che l'indennità è dovuta per equiparare il trattamento economico a quello del personale sanitario con pari funzioni, ma ha escluso dal calcolo gli emolumenti specifici legati a incarichi dirigenziali (come l'indennità di posizione o di esclusività), a meno che non sia provato un formale conferimento di tali incarichi. Il ricorso è stato parzialmente accolto, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa per una nuova valutazione basata sui principi enunciati.
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Indennità di perequazione: no alla retribuzione di posizione
Un dipendente universitario ha richiesto il pagamento di un'indennità di perequazione calcolata includendo la retribuzione di posizione del personale sanitario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'indennità di perequazione copre il trattamento economico fondamentale, ma non gli emolumenti, come la retribuzione di posizione, che sono legati all'effettivo conferimento di un incarico dirigenziale. La Corte ha chiarito che spetta al lavoratore provare di avere i requisiti per tali voci accessorie.
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Indennità De Maria: esclusa la retribuzione di posizione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5070/2024, ha stabilito che la retribuzione di posizione, prevista per il personale sanitario, non può essere inclusa nel calcolo dell'indennità De Maria per il personale universitario equiparato, a meno che non sia stato conferito un effettivo incarico dirigenziale. Il ricorso di un dipendente universitario è stato rigettato perché l'erogazione di tale emolumento non è automatica ma subordinata alla prova dello svolgimento di specifiche funzioni dirigenziali, onere che spettava al lavoratore.
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Indennità perequativa: i limiti del giudicato esterno
La Corte di Cassazione ha stabilito che una precedente sentenza favorevole a un dipendente riguardo all'indennità perequativa non ha efficacia di giudicato automatico per periodi futuri, soprattutto per le componenti variabili della retribuzione come le indennità di posizione, risultato ed esclusività. Queste ultime richiedono una prova specifica del conferimento e dell'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali per il periodo in questione, un accertamento che non può essere ereditato da decisioni relative a periodi precedenti. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, rinviando per un nuovo esame che verifichi concretamente la sussistenza di tali presupposti.
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Indennità di perequazione: prova per biologi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'università riguardante il diritto di una biologa all'indennità di perequazione. La decisione sottolinea che per ottenere la componente variabile di tale indennità, non è sufficiente il conferimento formale di un incarico dirigenziale, ma è necessaria la prova rigorosa dell'effettivo svolgimento delle relative mansioni. L'inammissibilità è derivata dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
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Consulenza tecnica d’ufficio: limiti all’impugnazione
Una dipendente universitaria contesta il calcolo di un'indennità basato su una consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, sottolineando che le censure contro la CTU devono essere specifiche, tempestive e non generiche. La decisione ribadisce l'importanza del principio di autosufficienza del ricorso e i limiti alla richiesta di rinnovazione della perizia in appello.
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Trattamento perequativo: no a CCNL se cessa convenzione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due dipendenti universitari che, al termine di una convenzione con un'azienda ospedaliera, chiedevano un trattamento perequativo. L'ordinanza chiarisce che le tutele previste dal CCNL 2018 per i trasferimenti d'ufficio non si applicano se il rientro in ateneo è causato dalla cessazione della convenzione per volontà dell'ente esterno, e non da un trasferimento disposto dall'università stessa. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la contestazione sull'interpretazione della contrattazione decentrata.
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CCNL: la data di stipula vince sulla decorrenza
Un tecnico universitario, promosso di categoria, si è visto negare il ricalcolo di un'indennità sulla base del nuovo inquadramento. La Corte di Cassazione, riformando la decisione d'appello, ha stabilito un principio fondamentale sull'efficacia del CCNL: per determinare i diritti già acquisiti dai lavoratori al momento del rinnovo contrattuale, la data rilevante è quella della sottoscrizione (stipula) del contratto, non la sua data di decorrenza economica, anche se retroattiva. La Corte ha chiarito che gli effetti giuridici del CCNL, inclusa la cristallizzazione delle posizioni maturate, decorrono dalla sua entrata in vigore, che coincide con la stipula.
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