Una società cooperativa operante nella logistica si è vista contestare dall'Agenzia delle Entrate l'omessa applicazione della ritenuta d'acconto su somme erogate come indennità di trasferta ai propri dipendenti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano dato ragione all'azienda. Il motivo principale è la "motivazione apparente" della sentenza d'appello, la quale si era limitata a definire i lavoratori come "trasfertisti" in base all'attività dell'azienda, senza analizzare le prove specifiche delle singole trasferte. La Corte ha ribadito che per beneficiare del regime fiscale agevolato sull'indennità trasferta, è necessaria la prova concreta e specifica di ogni spostamento, non essendo sufficiente una qualifica generica del lavoratore.
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