La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro un ordine di demolizione di un immobile abusivo, notificato oltre vent'anni dopo la sentenza di condanna definitiva. Il ricorrente sosteneva che il notevole lasso di tempo trasformasse la demolizione in una sanzione penale, soggetta a prescrizione. La Corte ha ribadito la natura amministrativa e non penale dell'ordine di demolizione, escludendone la prescrittibilità. La responsabilità del ritardo nell'esecuzione, inoltre, è stata attribuita all'inerzia del condannato stesso, che non può trarre vantaggio dalla propria inadempienza.
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