La Corte di Cassazione si pronuncia su un complesso caso di criminalità organizzata, affrontando la questione del concorso di reati associativi tra associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90). La sentenza impugnata viene parzialmente annullata con rinvio, poiché la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione che giustificava la doppia condanna. Per la Cassazione, affinché i due reati possano concorrere, è necessario dimostrare l'esistenza di un assetto organizzativo autonomo e specificamente dedicato al narcotraffico, distinto da quello dell'associazione mafiosa principale, onere probatorio non soddisfatto nel caso di specie.
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