L'Imputato, accusato di associazione mafiosa, ha fatto ricorso contro l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora, disposta dopo la sua scarcerazione per decorrenza termini. La difesa sosteneva che, in assenza di contestualità tra la scarcerazione e la nuova misura, servissero nuove e diverse esigenze cautelari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'applicazione di misure sostitutive dopo la scarcerazione per decorrenza termini è legittima sia se permangono le esigenze originarie, sia se ne sopravvengono di nuove. Inoltre, l'appartenenza a un clan mafioso non si presume interrotta dal solo stato di detenzione, salvo prova contraria di recesso o scioglimento del gruppo. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese.
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