Un detenuto, in esecuzione di una lunga pena, ha visto negarsi un permesso premio. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno motivato il diniego con il rifiuto del detenuto di sottoporsi a un test antidroga al rientro da un precedente permesso, nonostante avesse già eseguito un test in ospedale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, confermando che il rifiuto test antidroga detenuto, anche in presenza di un esame precedente, è indice di mancata collaborazione. La Direzione penitenziaria ha ampia discrezionalità in tali verifiche. Il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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