L'Amministrazione Doganale ha rettificato il valore di borse importate dalla Cina, richiedendo maggiori dazi a uno Spedizioniere Doganale. Per ricalcolare la cifra, l'ufficio ha usato i dati statistici della banca dati "M.E.R.C.E.". Lo Spedizioniere ha contestato la decisione, sostenendo che l'ufficio non avesse rispettato la gerarchia dei criteri di legge. La Corte di Cassazione ha dato ragione allo Spedizioniere, stabilendo che i dati statistici non possono essere usati come criterio principale o secondario. Essi servono solo come ultima risorsa residuale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ufficio, confermando l'annullamento delle tasse pretese. La sentenza chiarisce che il corretto calcolo del valore in dogana deve rispettare un ordine rigido e non può basarsi subito su medie statistiche astratte.
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