Un gruppo di manager sanitari, trasferiti dal Servizio Sanitario Nazionale al Ministero della Salute, ha contestato il proprio inquadramento professionale, ritenendolo una demotivazione. Essi sostenevano che il loro ruolo precedente fosse equivalente a quello dei dirigenti di seconda fascia del Ministero. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in caso di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, il dipendente è soggetto al quadro normativo e contrattuale dell'ente ricevente. La Corte ha sottolineato che la posizione di dirigente di seconda fascia richiede il superamento di uno specifico concorso pubblico, che gli appellanti non avevano sostenuto, legittimando così il loro specifico inquadramento dirigenti sanitari.
Continua »