Due dipendenti pubblici ottengono il nulla osta dalla propria Amministrazione per un trasferimento tramite mobilità. L'ente, tuttavia, procede alla revoca nulla osta a ridosso del trasferimento, adducendo un'imminente fusione societaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 5749/2024, ha stabilito che la procedura di mobilità è soggetta alle regole del diritto privato sulla formazione del contratto. Di conseguenza, la revoca, essendo giunta dopo che l'accettazione (il nulla osta) era stata conosciuta, è da considerarsi illegittima e inefficace. Si apre la via al risarcimento del danno per 'perdita di una chance'.
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