La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25704/2025, interviene sul tema del credito tributario nel fallimento. Il caso riguarda la contestazione, da parte del curatore fallimentare, di una presunta duplicazione di crediti chiesti in ammissione dall'Ente di Riscossione. La Corte ha stabilito che il giudice fallimentare non ha giurisdizione per decidere nel merito della pretesa tributaria, nemmeno quando la contestazione riguarda una duplicazione della somma. Il credito deve essere ammesso con riserva, in attesa della decisione della giurisdizione tributaria, unica competente a valutare la correttezza della pretesa erariale.
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