Un'ordinanza della Cassazione chiarisce che l'adesione alla Rottamazione ter, con il conseguente pagamento integrale delle somme dovute, determina l'estinzione del processo tributario pendente. Il caso riguardava un avviso di accertamento impugnato dal contribuente, il cui debito è stato poi definito dall'erede tramite la procedura agevolata. La Corte, presa visione della documentazione che provava il buon fine della rottamazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
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