La Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola di foro convenzionale inserita in un contratto di locazione si estende a tutte le controversie relative a un'operazione economica complessa, anche se articolata in più contratti collegati (come compravendita e convenzioni integrative). La Corte ha chiarito che, se la clausola è formulata in modo ampio (es. "qualsiasi controversia"), essa include non solo le pretese contrattuali ma anche quelle extracontrattuali (aquiliane) nate nell'ambito della stessa operazione. Pertanto, il foro scelto dalle parti ha competenza esclusiva, prevalendo sui criteri legali. Il ricorso è stato rigettato, confermando la competenza del tribunale indicato nel contratto.
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