Il Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una serie di processi collegati, comprendenti cognizione, esecuzione e ottemperanza. La Corte d'Appello ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare un indennizzo. Il Ministero ha impugnato la decisione, eccependo il difetto di legittimazione passiva per la fase di ottemperanza svolta davanti al giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha stabilito che, se i ritardi riguardano sia la giustizia ordinaria sia quella amministrativa, il cittadino deve citare in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per integrare il contraddittorio e ripartire correttamente l'indennizzo tra le due amministrazioni.
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