Una società operante nel settore delle energie rinnovabili ha contestato l'inclusione delle torri di sostegno dei suoi aerogeneratori nel calcolo della rendita catastale. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che, in base alla Legge n. 208/2015, tutti i componenti funzionali allo specifico processo produttivo, come la torre eolica, devono essere esclusi dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale, indipendentemente dal loro ancoraggio al suolo.
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