Un lavoratore agricolo ha impugnato la sua cancellazione dagli elenchi di categoria disposta dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: in caso di cancellazione elenchi agricoli, il giudizio non verte sulla legittimità dell'atto amministrativo, ma sull'accertamento del rapporto di lavoro. Di conseguenza, l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa ricade interamente sul lavoratore, rendendo irrilevanti eventuali vizi, come la tardività o la carenza di motivazione, del provvedimento di cancellazione.
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