Una venditrice ha notificato un atto di precetto agli acquirenti di un immobile per riscuotere una penale contrattuale. Gli acquirenti si sono opposti, sostenendo che i pagamenti e la consegna erano legati all'ottenimento di un mutuo. La Corte d'Appello ha dato ragione agli acquirenti. La venditrice ha proposto ricorso in Cassazione, ma oltre i tempi stabiliti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Trattandosi di un'opposizione a precetto, infatti, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza non si è fermato ad agosto, rendendo il ricorso fuori tempo massimo. La venditrice ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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