Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale originaria, in quanto notificata a un indirizzo dove non risiedeva più. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la validità della notifica al contribuente irreperibile effettuata presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto. La Corte ha chiarito che, se al momento della notifica il contribuente risulta sconosciuto all'indirizzo e non sono emerse variazioni anagrafiche, la procedura di irreperibilità assoluta è corretta. Inoltre, ha confermato che l'intimazione di pagamento non deve necessariamente contenere in allegato la cartella esattoriale presupposta.
Continua »