La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12700/2024, ha rigettato il ricorso di un lavoratore agricolo a cui era stato negato l'accredito di giornate lavorative a seguito della sua cancellazione dagli elenchi di categoria. La Corte ha stabilito che, una volta avvenuta la cancellazione, l'onere della prova lavoratore agricolo si inverte: non è più l'INPS a dover motivare il disconoscimento, ma è il lavoratore a dover dimostrare con ogni mezzo l'effettiva esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro. Viene inoltre ribadita la non applicabilità delle garanzie procedurali della L. 241/1990, come l'obbligo di motivazione, agli atti di gestione del rapporto previdenziale.
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