La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27212/2025, ha stabilito che la motivazione di una cartella di pagamento per interessi è valida se richiama l'atto precedente che ha determinato la pretesa principale e quantifica gli importi accessori. Il caso riguardava una società che aveva impugnato una cartella per il recupero di interessi di sospensione, sostenendo una carenza di motivazione. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che se l'atto impositivo originario è già noto al contribuente, la cartella successiva per gli interessi non necessita di una motivazione complessa né dell'allegazione degli atti presupposti, essendo sufficiente il riferimento a questi e il calcolo degli importi.
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