La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9095/2024, ha stabilito che, per gli anni d'imposta antecedenti al 2011, il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta unica scommesse è il bookmaker estero che opera in Italia senza concessione, e non i centri di raccolta locali. Tuttavia, la Corte ha annullato le sanzioni applicate, riconoscendo una condizione di oggettiva incertezza normativa esistente prima delle modifiche legislative del 2010. La decisione chiarisce la ripartizione della responsabilità fiscale nel settore delle scommesse per il passato.
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