L'Ente di Riscossione ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato una cartella di pagamento per IRAP e IRPEF, ritenendo che il diritto alla riscossione fosse prescritto dopo cinque anni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente creditore, stabilendo che per le imposte dirette come IRPEF e IRAP si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale. La Corte ha chiarito che l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, costituisce un debito autonomo e unitario ogni anno, escludendo l'applicazione del termine breve previsto per i pagamenti periodici. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame. La decisione conferma che la prescrizione crediti erariali per queste imposte segue il termine ordinario di dieci anni.
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