La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità di alcuni contratti di leasing immobiliare a causa di difformità urbanistiche. Il caso riguardava la vendita di unità immobiliari risultate non conformi al titolo edilizio originario. La Suprema Corte ha ribadito il principio, stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui la nullità urbanistica è di tipo 'testuale': il contratto è nullo solo se nell'atto non vengono menzionati gli estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, etc.). Se il titolo è menzionato, esiste ed è riferibile all'immobile, il contratto è valido, a prescindere da eventuali difformità non totali tra l'immobile e il progetto approvato.
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