A seguito di un malfunzionamento informatico certificato che impediva il deposito telematico massivo, un Ufficio del Pubblico Ministero ha presentato una richiesta di archiviazione in formato cartaceo. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) l'ha dichiarata inammissibile, sindacando nel merito la valutazione del malfunzionamento. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, qualificandola come provvedimento abnorme. L'atto del GIP è stato ritenuto abnorme sia strutturalmente, per aver esercitato un potere di controllo su un atto amministrativo che non gli compete, sia funzionalmente, per aver creato una paralisi insuperabile del procedimento penale.
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