Un agente di commercio ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata tra il 2010 e il 2014, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto la richiesta, ritenendo che i modesti compensi pagati a terzi e i pochi beni strumentali escludessero l'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che spetta sempre al contribuente dimostrare rigorosamente l'assenza di un'autonoma organizzazione. L'uso non occasionale di collaboratori, anche se pagati poco, e la mancanza di una descrizione dettagliata dei beni strumentali impediscono di escludere la tassa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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