Una società acquirente ha avviato una causa contro la venditrice lamentando la violazione del divieto di concorrenza e lo sviamento della clientela dopo la cessione di un ramo d'azienda, realizzata tramite il trasferimento di quote societarie. Il Tribunale ordinario ha dichiarato la propria incompetenza a favore della sezione specializzata. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'acquirente. I giudici hanno stabilito che la competenza del Tribunale delle Imprese sussiste sia per le domande di concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale, sia per quelle relative al trasferimento di partecipazioni sociali. Trattandosi di domande connesse all'interno di un'operazione commerciale complessa, l'intera controversia spetta al giudice specializzato.
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