Un imprenditore agricolo ha impugnato in Cassazione una sentenza d'appello sfavorevole in una causa di risarcimento danni contro una società di servizi. A seguito della proposta di inammissibilità del ricorso, il suo difensore ha presentato un'istanza di decisione collegiale senza, però, munirsi di una nuova procura speciale. La Corte di Cassazione, analizzando la nuova formulazione dell'art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questo vizio procedurale, ritenendo la nuova procura un requisito essenziale per proseguire il giudizio, e ha condannato il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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