Una contribuente riceveva avvisi di accertamento per maggiori redditi basati sul possesso di auto e immobili. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la contribuente ricorreva in Cassazione. Nelle more del giudizio, la contribuente presentava domanda di definizione agevolata, accettata dall'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la contribuente ha depositato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, compensando le spese tra le parti e stabilendo che non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato.
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