Un professionista ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per contributi omessi relativi all'anno 2011, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva respinto l'eccezione, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore autonomo. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso. Di conseguenza, la richiesta di pagamento, giunta oltre i cinque anni, è tardiva e il debito è estinto.
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