Un individuo, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale e agli arresti domiciliari, era stato condannato per evasione e per il possesso di un coltello a serramanico. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna relativa al possesso dell'arma, specificando che il divieto per i soggetti avvisati riguarda esclusivamente la detenzione di un'arma propria, la cui natura non era stata provata nel caso di specie. La condanna per evasione è stata invece confermata, con rinvio per la rideterminazione della pena.
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