La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una contribuente contro un accertamento sintetico basato sul "redditometro". La Corte ha stabilito che l'appello, pur lamentando formalmente violazioni di legge, mirava in realtà a una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove, compito riservato ai giudici di merito. Di conseguenza, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato l'accertamento a carico della contribuente per non aver dimostrato la provenienza delle risorse finanziarie, è diventata definitiva.
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