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Art. 3 bis legge n. 53 del 1994

7 provvedimenti

Notifica PEC fallita: il ricorso è tardivo e inammissibile in Cassazione
Un inquilino ha citato in giudizio il proprietario per danni subiti a causa del crollo di parte dell'immobile locato, sostenendo che il proprietario conosceva i rischi. Il Tribunale ha risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta e condannato il proprietario al risarcimento. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, escludendo la malafede del proprietario e la sua responsabilità. L'inquilino ha proposto ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'inquilino per tardività del ricorso, poiché la notifica della sentenza d'appello via PEC non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario (casella piena o errore tecnico del gestore). La Corte ha ribadito che l'onere di gestire correttamente la propria casella PEC ricade sul professionista.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: onere prova
La Corte di Cassazione ha confermato il recupero di un credito d'imposta ricerca e sviluppo indebitamente compensato da una società. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'effettività delle attività di ricerca, ritenendole frutto di mera copiatura di lavori universitari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, stabilendo che una comunicazione via PEC priva dei requisiti formali della Legge 53/1994 non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione. Inoltre, è stato ribadito che, in tema di benefici fiscali, spetta al contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti costitutivi, specialmente a fronte di presunzioni gravi e precise fornite dall'ufficio circa la fittizietà dei costi.
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Accertamento integrativo: quando è legittimo?
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento integrativo anche se emesso a breve distanza da un altro avviso per lo stesso anno d'imposta. Il fattore decisivo è la 'novità' dell'informazione per lo specifico ufficio che emette l'atto. La sentenza chiarisce che dati già noti ad altri organi dello Stato, ma non ancora trasmessi all'ufficio accertatore, costituiscono una valida base per un secondo avviso. Rigettate anche le eccezioni sulla notifica digitale del ricorso.
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Clausola risolutiva espressa: quando è valida?
La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione di un contratto di leasing a seguito dell'attivazione di una clausola risolutiva espressa per mancato pagamento di alcuni canoni. La Corte ha stabilito che, in presenza di tale clausola, il giudice non deve valutare la gravità dell'inadempimento, poiché le parti hanno già concordato quali obbligazioni fossero essenziali. L'aver pagato una parte consistente del dovuto non impedisce la risoluzione se l'inadempimento rientra tra quelli previsti dalla clausola.
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Notifica PEC valida anche da indirizzo non pubblico
Una società contesta una notifica PEC dall'Agente della riscossione perché l'indirizzo del mittente non è in un registro pubblico. La Cassazione stabilisce che la notifica è valida se permette al destinatario di difendersi e non crea incertezza sulla provenienza, cassando la decisione precedente.
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Procura speciale: ricorso nullo e l’avvocato paga
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a causa di una procura speciale rilasciata all'avvocato prima della data di pubblicazione della sentenza da impugnare. Secondo la Corte, la procura è radicalmente inesistente per quel giudizio, non potendo l'interesse a impugnare sorgere prima della decisione stessa. Di conseguenza, è l'avvocato, e non il cliente, a essere condannato al pagamento delle spese legali.
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Domicilio digitale avvocato: notifica PEC e termini
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato oltre il termine breve di 60 giorni, partito dalla notifica della sentenza d'appello via PEC. La Corte ha stabilito che il domicilio digitale dell'avvocato, corrispondente all'indirizzo PEC presente nei pubblici registri, è valido per ogni notificazione processuale e il suo utilizzo non può essere limitato dalla volontà del difensore. L'indicazione di usare la PEC solo per le comunicazioni di cancelleria è irrilevante ai fini della validità della notifica di controparte.
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