La Corte di Cassazione ha confermato il recupero di un credito d'imposta ricerca e sviluppo indebitamente compensato da una società. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'effettività delle attività di ricerca, ritenendole frutto di mera copiatura di lavori universitari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, stabilendo che una comunicazione via PEC priva dei requisiti formali della Legge 53/1994 non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione. Inoltre, è stato ribadito che, in tema di benefici fiscali, spetta al contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti costitutivi, specialmente a fronte di presunzioni gravi e precise fornite dall'ufficio circa la fittizietà dei costi.
Continua »