L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la sua dichiarazione di ricusazione del giudice. Secondo l'imputato, il giudice per le indagini preliminari, avendo rigettato la sua richiesta di revoca della misura cautelare, aveva manifestato in anticipo il proprio convincimento, condizionando la scelta del rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulle misure cautelari rientra nei normali poteri del giudice e non costituisce un'anticipazione del giudizio finale. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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