Un Individuo, sottoposto a custodia cautelare per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), ha chiesto la revoca della misura. Ha invocato il principio del ne bis in idem, sostenendo di essere già stato giudicato per fatti analoghi e che un coimputato era stato assolto. Ha anche evidenziato il lungo tempo trascorso dai fatti. La Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha stabilito che il ne bis in idem non si applicava, poiché le accuse riguardavano periodi temporali distinti di partecipazione all'associazione. Inoltre, ha chiarito che il "tempo silente" (tra il reato e l'applicazione della misura) non rileva nella fase di revoca della custodia cautelare, ma solo in quella iniziale di applicazione o in presenza di fatti nuovi successivi all'applicazione stessa.
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