Un committente ha citato in giudizio un appaltatore per la restituzione di somme versate per lavori mai eseguiti. Durante il processo di primo grado, l'appaltatore è stato dichiarato fallito, ma il giudizio è proseguito senza che venisse dichiarata l'interruzione. Successivamente, l'appaltatore, tornato in bonis, ha impugnato la sentenza di condanna lamentando la mancata interruzione del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata interruzione del processo per fallimento comporta una nullità relativa. Tale vizio può essere eccepito solo dalla parte interessata (la curatela) e richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso specifico non è stato provato.
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