Una società terza ha chiesto la restituzione di alcuni immobili sottoposti a sequestro preventivo, poi convertito in sequestro conservativo. I beni erano stati sottratti al fallimento di un'altra impresa dall'amministratore di fatto, che usava la società terza come schermo fittizio. Nonostante la successiva prescrizione del reato di bancarotta, la Cassazione ha rigettato il ricorso della società terza. La Corte ha stabilito che il sequestro conservativo resta valido per garantire il risarcimento dei danni civili, confermato in via definitiva. Non rileva l'intestazione formale dei beni se l'imputato ne aveva la reale disponibilità. Inoltre, la conversione del sequestro non richiede il coinvolgimento preventivo del terzo, che può difendersi successivamente.
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